Finanza e diritto...a parole

Tra OBLIO e MEMORIA: una questione di diritti

Ah, i ricordi. Sbiaditi, vividi, dolorosi, felici, tragici, ognuno di noi ne ha una buona riserva che riemerge in sogno o durante le riunioni di famiglia o (peggio) alle rimpatriate con i compagni di scuola. Letteratura, scienza, filosofia, si sono sempre occupate del misterioso modo che hanno gli uomini di immagazzinare informazioni nella propria mente. È curioso come, quando più di due persone assistano ad una stessa scena, se interrogate possano restituire visioni divergenti, contrastanti addirittura. La raccolta dei ricordi è più soggettiva di quanto possa istintivamente sembrare, rendendo impreciso quanto detto prima sul fatto di immagazzinare informazioni.

La memoria si può immaginare non come un infinito garage in cui ammassare dati, nozioni, informazioni con la foga da accumulatore seriale, bensì come un bel sécretaire. Ogni volta che c’è qualcosa da riporre, l’uomo abbassa mentalmente la ribalta del secretaire per appuntare sul foglio-ricordo qualche parola chiave, che dipende da molti fattori, legati al suo modo di essere in quel momento, alla situazione fattuale in cui si trova, a ciò che lo circonda, e poi riporlo in uno dei cassetti. Cassetti collegati fra loro però, e l’abilità sta nel trovare quante più connessioni possibili fra loro. In definitiva, possiamo dire che il processo di memorizzazione è dinamico, implica un coinvolgimento attivo della persona che sta ricordando, ed è fatto di costruzione, connessione, ricostruzione e riconnessione non tanto di dati e accadimenti oggettivi, ma di rappresentazioni, ovvero di come il soggetto ha interpretato le scene che si sono susseguite davanti ai suoi occhi, spettatori della realtà.

Per esempio, che ne sarebbe stata della reputazione, del calibro, del ricordo del cancelliere Bismarck se le ultime foto pubblicate di lui lo avessero ritratto consumato dalla malattia? Una vicenda che animò la Germania d’inizio 900, il clamore suscitato dal comportamento dei due fotografi che avevano violato la volontà della famiglia di garantire all’uomo politico una morte e un ricordo degno della sua fama, portò per la prima volta a disciplinare la tutela dell’immagine con una legge del 1907, che inquadrò il diritto all’immagine fra i diritti della personalità. Una vicenda che ci tocca quanto mai da vicino, visto che il modello espresso nella legge tedesca passò in una legge speciale dello Stato italiano del 1925 e poi fu riprodotto nell’art. 10 cod. civ.

La memoria, come abilità di costruzione, connessione e dunque deduzione, è da sempre stata considerata prerogativa umana, seppur supportata dai mezzi di comunicazione. Eppure, ci sono adesso entità estremamente sviluppate che fagocitano informazioni per pervenire a fare, in modo impeccabile, quell’operazione di costruzione, connessione e deduzione da cui ormai dipendono strategie di business e di investimento.

Però c’è una cosa che queste forme di intelligenza tecnologica non sanno fare, e che a mia nonna riesce magnificamente: dimenticare. Curioso, vero? Un’attitudine esasperante, condannata sui banchi di scuola, dai fidanzati agli anniversari, in ufficio, dappertutto, diventa talmente importante da meritare il rango di diritto. Ho sempre avuto l’impressione che l’uomo, costruendo un tipo di intelligenza artificiale, abbia per molti aspetti voluto creare una versione migliore di se stesso. La nostra capacità di memorizzare è limitata dal tempo che impieghiamo per effettuare l’operazione di costruzione, connessione e deduzione, ma siamo stati in grado di creare entità che non sono intralciate dal tempo, che restano insensibili al contesto, che connettono e deducono in base a umane indicazioni settate in precedenza.

Così, se per l’uomo dimenticare è una mancanza, essere dimenticati da una macchina è invece un diritto. Il diritto all’oblio. Per la prima volta è riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea nel 2014, con una sentenza che ha affermato il diritto dei cittadini europei di chiedere l’eliminazione di dati lesivi della privacy quando non siano più rilevanti. Nello specifico, il ricorrente lamentava che Google riportava una notizia concernente la vendita all’asta della sua casa per ragioni di difficoltà economiche che era però avvenuta 16 anni prima, mentre la notizia era ancora reperibile al momento attuale in cui non aveva più problemi economici.

In linea generale, si può affermare che il diritto alla riservatezza in tutte le sue species, e dunque anche il diritto all’oblio, sieda su un’estremità del bilico, quel gioco sempre presente nei parchetti di città, composto da un’asse orizzontale alle cui estremità siedono i bimbi, sorretto al centro da un telaio, che fa sì che si sbilanci a destra o a sinistra in base al peso o alla spinta dei giocatori. Sull’altra estremità, siedono di volta in volta differenti interessi pubblici. Ogni volta che entrambi decidono di giocare sul bilico, il risultato può essere differente in base agli elementi di fatto che caratterizzano in caso concreto. Per esempio, nel caso di bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza, prevale il diritto alla riservatezza se la scelta editoriale “riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito” (S. U. Cass. Civ., 22 luglio 2019, n.19681).

Sembra emergere che ciò che il motore di ricerca non è bene in grado di fare, è proprio quel contemperamento di interessi, forse perché richiede di volta in volta delle valutazioni ad hoc e invece i sistemi di machine learning ed intelligenza artificiali lavorano per categorizzazioni e raggruppamenti.

In ogni caso, ciò che davvero merita una riflessione è il singolare comportamento dell’uomo che ha prima creato strumenti e piattaforme che lo immortalano per poi combattere  per ottenere il diritto a vedersi dimenticato.

categorie: opinioni e attualità