Finanza e diritto...a parole

Il rebus del contratto intelligente

Ricordo come fosse ieri quando, da bambina, accompagnavo la nonna al mercato, all’uscita da scuola. Cominciava ad essere anziana e io avevo il compito di portare le buste di frutta e verdura: tante, pesanti, con i manici che segavano le dita. Però mi piaceva quella tappa rumorosa e colorata prima di tornare a casa, riuscivo quasi sempre a guadagnare qualche focaccina dal panificio all’angolo della piazza, quant’erano buone. Soprattutto, mi piaceva come la nonna, dopo un iniziale giretto di ricognizione, puntava decisa le melenzane, i funghi o i fagioli più freschi e avviava allegre trattative con il verduraio di turno, distogliendolo dall’urlare a squarciagola prezzi e sovrumane qualità dei propri prodotti. Sapeva quello che voleva, e riusciva quasi sempre ad ottenerlo con un piccolo sconticino che le accordavano sorridendo, forse perché comprava quantitativi che potevano sfamare eserciti.  

Ai tempi non sapevo che questo gioco avesse delle regole, una qualificazione. Solo molti anni dopo ho scoperto che si chiama contratto, il gioco che facevano la nonna e il verduraio quando si accordavano per cinque chili di melanzane in cambio di 7 o 8 euro. E che il contratto è, appunto, l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, come dice l’art. 1231 del nostro codice civile. Tante tipologie di contratti avrebbero popolato appunti e nottate di studio, ma per uno ero ancora troppo giovane.

Un contratto intelligente, per il quale le tradizionali categorie del diritto privato sono obbligate a scontrarsi con le nuove logiche di funzionamento del mondo digitale. Nel 1997 Nick Szabo, data scientist e laureato in giurisprudenza, portò alla ribalta il concetto di smart contract. L’intuizione del geniale Nick deriva anch’essa dall’osservazione di uno scambio merce per denaro, in tutto simile e contemporaneamente diversa rispetto a quello cui assistevo io al mercato: i distributori automatici. In virtù dell’inserimento della quantità di moneta richiesta per lo specifico prodotto scelto, chiunque può effettuare uno scambio con il venditore, con il quale, in termini di diritto, stipula un contratto. Che cosa è simile? L’avvenuta transazione d’acquisto, indubbiamente.

Cosa differisce? L’inevitabilità della procedura, se così si può dire. In effetti, nella situazione di mia nonna e il verduraio, nonostante entrambi avessero raggiunto un accordo su 5 chili di melenzane per 8 euro, nulla impediva al venditore, una volta concluso l’affare, di scappare senza consegnare la merce (certo, improbabile) o a mia nonna di arraffare le melenzane e scappare lei, senza aver pagato. L’accordo fra le parti le lasciava in ogni caso libere di comportarsi in altra maniera, anche se mia nonna avrebbe dovuto accollarsi la spesa di ulteriori 8 euro per poter soddisfare l’inesauribile appetito dei suoi nipoti. In altri termini, nel rapporto contrattuale che potremmo definire classico, quello al mercato, ciascuna parte, seppur vincolata dalle obbligazioni contratte verso l’altra parte, resta comunque libera, con diversa ampiezza, di non dare seguito a quanto pattuito se disposta a sopportare le conseguenze di un inadempimento. Di fronte ad una macchinetta, invece, questa libertà viene preclusa dal funzionamento stesso del distributore automatico: se il Kinder Bueno alla postazione 68 costa 0.80 cent, e inserisco 0.80 cent digitando 68, non è materialmente possibile che io non ottenga il mio snack (salvo i critici casi in cui resta incastrato…).  

Il funzionamento dello smart contract è, a livello di principio, assimilabile a quello dei distributori automatici: trasferisce diritti in esecuzione di un algoritmo, attivando le clausole direttamente nel software. La blockchain, il registro in cui il contratto è registrato, non lascia quella libertà di inadempimento che aveva mia nonna al mercato. Lo smart contract, infatti, una volta lanciato nella rete, è immodificabile e segue esclusivamente le istruzioni programmate. Certo, a meno che non si intervenga, dal punto di vista tecnico, con una istruzione contraria a quella in precedenza impartita. Ciò non sempre è fattibile e senza dubbio non è semplice proprio in virtù di una delle principali caratteristiche della blockchain: l’immodificabilità, appunto.

Lo schema degli smart contracts è semplice: non è altro che la trasposizione di clausole contrattuali in un codice informaticamente eseguibile e inserite in un registro logico, la blockchain, per cui al verificarsi di una certa condizione, matematicamente accertabile, si produce l’evento digitalmente collegato. La logica è quella delle consequenzialità: “if this then that”. La struttura dello smart contract è dunque tripartita: il codice di un programma che diventa l’espressione di una logica contrattuale (per esempio il pagamento dell’indennizzo nell’ipotesi in cui si verifichi un ritardo aereo qualificato); i messaggi inviati dagli oracles alla blockchain, con la funzione di registrare gli eventi che devono far attivare le conseguenze stabilite (ad esempio il ritardo del volo); un meccanismo che preveda l’adempimento automatico (accredito del conto corrente del beneficiario della polizza).

Uno degli aspetti più invitanti degli smart contracts è la possibilità di garantire l’esecuzione del contratto indipendentemente dal volere delle parti coinvolte. L’inadempimento, almeno in certi rapporti contrattuali, diventerebbe un ricordo lontano. Eppure, l’istituto dell’inadempimento e i suoi rimedi rappresentano la codificazione necessaria per garantire l’autodeterminazione umana a 360 gradi: l’ordinamento disciplina tutte le possibilità del comportamento umano, compresa quella di non comportarsi in funzione dell’accordo stipulato.


Il 24° numero della nostra rubrica “Finanza e Diritto…a parole” su Mag di Legalcommunity.

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